Nel quadro delineato con la prima parte di questo percorso, abbiamo esaminato i prodromi della presenza del settore privato, nelle sue varie declinazioni, nel settore della gestione del Patrimonio culturale dello Stato.
Un aspetto che va richiamato all’interno del panorama che abbiamo esaminato riguarda la disciplina che prende in esame tutte quelle realtà partecipate che vanno sotto la denominazione di Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Nella dottrina, tale categoria, che oggi ascriviamo genericamente al Terzo settore, peraltro in fase di ulteriore definizione, che pure andrà esaminato quanto ai futuri sviluppi, viene definita sulla base di criteri di merito, in linea con l’esigenza di riorganizzare lo Stato sociale, offrendo ai cittadini la possibilità di indirizzare in modo alternativo la domanda di servizi sociali. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il settore del non profit, attraverso lo strumento della leva fiscale così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi direttamente gestiti, attraverso il coinvolgimento di strutture organizzative private emergenti. Occorre ora chiarire come sia necessario rilevare nei vari statuti la finalità solidaristica nell’ambito della tutela e valorizzazione dei Beni Culturali o della natura e dell’ambiente, nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte; lo scopo è perseguito non a beneficio di singole persone ma della collettività diffusa, secondo quel modello degli interessi diffusi descritto, fin dagli anni settanta del secolo scorso, da Massimo Severo Giannini. Le attività connesse, come disciplinate dalla normativa fiscale di riferimento, devono riferirsi ad attività accessoria volta al reperimento di mezzi, senza alcuna possibilità della ripartizione di utili, anche in modo indiretto tra i soci.
Occorrerà attendere la riforma del 1998/2000 per assistere ad una più puntuale definizione e sviluppo della presenza dei privati nella gestione del Patrimonio culturale. Con il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, viene introdotta la previsione che il Ministero per i Beni e le attività culturali (la nuova denominazione ministeriale deriva dal passaggi al dicastero della Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e della Direzione Generale del Cinema, collocate fino ad allora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’esito del referendum con il quale fu abolito il Ministero dello Spettacolo) poteva costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni o Società al fine di un più efficace esercizio delle funzioni e, in modo particolare per la valorizzazione dei beni culturali. Con questa previsione si delinea concretamente uno scenario nuovo, con possibili nuovi modelli di gestione, così è avvenuto in proseguo con la soppressione della Soprintendenza speciale alle Antichità Egizie e la nascita, nel 2004 della Fondazione Museo Egizio di Torino che si è avvalsa anche per il suo ampliamento dei proventi del gioco del lotto regolati dalla legge 662 del 1996, sulla cosi detta programmazione negoziata. Era un disegno, tanto ambizioso quanto non privo di incognite basate sull’assunto che non si trattava solo di modelli innovativi della gestione ma anche se non soprattutto di strumenti di profitto su beni appartenenti al demanio statale.
L’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria) prevedeva la possibilità di dare in concessione a soggetti terzi l’intera gestione di complessi museali, aree e parchi archeologici, monumenti con il preciso dichiarato fine di migliorarne l’offerta. Potremmo dire che pur in presenza di un servizio pubblico la scelta si basa sulla logica organizzativa e d’impresa volta a sottolineare la potenzialità di creare occupazione e profitto.
Di seguito va anche considerata la portata della legge 21 novembre 2000, n. 342 che ha ridisegnato il quadro delle agevolazioni fiscali per le persone giuridiche che investono in cultura, con il successivo Decreto Ministeriale applicativo dell’11 aprile 2001 si evince come si sia in presenza di un vasto ventaglio di soggetti potenzialmente destinatari delle agevolazioni, tra queste le Associazioni e le Fondazioni.
Passeranno altri anni ma lo scenario, con varie fasi incerte si profila rivolto alla sempre più significativa e rilevante presenza del privato. Con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, si consolida normativamente il disegno della presenza dei privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (cfr tra gli altri gli artt. dal 112 al 115).
Un ultimo aspetto che va richiamato è quello della creazione della Spa ALES Arte Lavoro e Servizi, società in house del Ministero che ne detiene il 100% del pacchetto azionario. La Società è stata costituita con la Legge 24 giugno 1997, n. 468 e con il successivo Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 196, va anche ricordato che con la legge di stabilità del 2016 (legge 28 dicembre 2015) la Società ARCUS Spa, Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, è stata incorporata in ALES.
Nel corso degli anni ALES Spa, secondo i sui indirizzi statutari, ha svolto attività volta al miglioramento della fruibilità dei beni culturali nonché attività strumentali alla gestione tecnico-amministrativa nei vari processi di tutela. Utilizza oggi oltre 700 addetti che operano stabilmente presso i Siti Culturali e le Direzioni Generali del Ministero, secondo gli atti di indirizzo ministeriali, quale supporto alla Conservazione, ai Servizi al pubblico, alla valorizzazione e come attività di supporto alla tutela attraverso la gestione di strumenti tecnici, amministrativi e contabili, Servizi logistici e di funzionamento degli Uffici, in particolare nel campo della accoglienza/anticamera, informazioni al pubblico, movimentazione di materiale cartaceo di arredi e suppellettili. Un ulteriore attività svolta da ALES attiene al Call Center Turistico, attività svolta oltre che in italiano, anche in inglese e spagnolo, l’obiettivo dichiarato è quello della diffusione/publicizzazione di informazioni e di gestione dell’URP (Ufficio relazioni con il pubblico).
In sintesi possiamo vedere, come nel corso di lungi decenni, a fronte di un mancato sostanziale ricambio generazionale nei ruoli ministeriali, si è sempre più consolidata la presenza di modelli privati attraverso una serie di disposizioni normative.
Le riforme organizzative delle strutture ministeriali centrali e periferiche che si sono succedute nel corso dell’ultimo quinquennio nel settore del patrimonio culturale, su cui occorrerà analizzarne nel dettaglio gli effetti sulla gestione della tutela e sulle professionalità tecnico-scientifiche di ruolo, hanno ulteriormente sviluppato nuovi modelli gestionali, così ad esempio, la nascita delle figure dei Direttori dei grandi complessi Museali, monumentali e archeologici, figure con contratti limitati nel tempo, (4 anni rinnovabili una sola volta), ma con un potere organizzativo-funzionale illimitato volto, sostanzialmente, ad implementare le entrate attraverso la valorizzazione, sono modelli su cui riflettere e da approfondire quanto ai risultati.